Art. 1.
(Piano decennale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane).

      1. Al fine di consentire la programmazione degli interventi finalizzati a prevenire e a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti nelle aree urbane, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, redige il piano decennale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, di seguito denominato «piano».
      2. Ai fini dell'elaborazione del piano, gli interventi, gli obiettivi e le relative priorità sono individuati in base ai seguenti criteri generali:

          a) riduzione della domanda complessiva di mobilità;

          b) adozione di misure di incentivazione di forme di mobilità sostenibile;

          c) potenziamento e ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

          d) introduzione di sistemi di trasporto a chiamata per le fasce orarie e le zone per le quali è particolarmente svantaggioso il servizio di linea;

          e) adozione di misure di tariffazione della sosta e della percorrenza nei tragitti urbani maggiormente trafficati;

          f) incentivazione di sistemi di trasporto condivisi, quali il car pooling e il car sharing, definiti ai sensi dell'articolo 2;

          g) rielaborazione della pianificazione urbanistica delle città in funzione delle esigenze di socialità, di sicurezza e di salute dei cittadini;

 

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          h) potenziamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria;

          i) piena e completa attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, e previsione di sanzioni a carico degli enti pubblici e delle imprese che non hanno adottato il piano degli spostamenti dei dipendenti previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, e non hanno disposto, ai sensi del medesimo articolo 3, la nomina del mobility manager, definito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

          l) piena e completa attuazione della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché della direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.

      3. Nel piano sono definite le modalità del finanziamento, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, delle seguenti norme:

          a) legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

          b) legge 19 ottobre 1998, n. 366;

          c) articoli 2 e 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni.

      4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa annua di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.